Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria ...

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 200, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, il 16 1ug1io 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Concorso pubblico Art. 1.

Prova preliminare

  1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'ammissione alle prove di esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali e' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

  3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

  4. La durata della prova preliminare sara' stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima.

  5. La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.

  6. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

  7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

  8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali il cui svolgimento e' disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

    Art. 2.

    Commissione esaminatrice

  9. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava.

  10. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

    3 . Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

  11. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

  12. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

    Art. 3.

    Prove di esame

  13. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

    2 Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

  14. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi.

  15. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.

  16. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

  17. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

    Art. 4.

    Corso di formazione

  18. Ottenuta la nomina, gli allievi viceispettori frequentano un corso preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

  19. I moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa del suddetto corso hanno cadenza bimestrale. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

  20. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b) per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.

    Capo II Concorso interno Art. 5.

    Prove di esame

  21. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT