DECRETO 30 marzo 2005 - Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome dei contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per l'anno 2005

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.

176, recante ´Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioniª; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004; Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28 alla determinazione per l'anno 2005 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2005 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale; Ritenuto di rimettere alla valutazione delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie; Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2005 - 2008, approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2004, stabilisce per l'anno 2005 un tasso di inflazione programmata pari all'1,6%;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2005 e' determinato per le emittenti radiofoniche in euro 7,72 e per le emittenti televisive in euro 23,16 indipendentemente dalla durata del messaggio.

  2. Della somma di euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2005 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, euro 1.109.712,50 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e euro 2.219.425,50 alle emittenti televisive locali; 3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

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