DELIBERAZIONE 14 dicembre 2010 - Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17592). (10A15780)

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate», che ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010;

Ritenuta la necessita' di adeguare alcune disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti al suddetto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, afferenti la materia dell'informazione societaria; dell'identificazione dei soci e della relativa ripartizione dei costi; delle deleghe di voto; del voto per corrispondenza o in via elettronica; della nomina degli organi di amministrazione e controllo;

Ritenuta inoltre la necessita' di differire alla data della prima assemblea ordinaria annuale la vigenza delle nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi da sostenere per l'identificazione dei soci, al fine di contemperare l'esigenza delle societa' i cui statuti gia' prevedono l'identificazione dei soci senza indicazione dei criteri di ripartizione dei costi, di non sostenere gli oneri di ogni richiesta di identificazione nelle more delle modifiche statutarie, con l'esigenza di tutelare le minoranze consentendo loro, fin dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente delibera, di avanzare almeno una richiesta di identificazione accollando i relativi costi alla societa', ove nel primo semestre dell'esercizio non siano state effettuate altre richieste di identificazione;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, e' modificato come segue:

    1. Nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 70, 70-bis, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. all'art. 70:

        al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile e' messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalita', almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

        dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le societa' cooperative, ai sensi dell'art. 135-octies del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 3, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

        al comma 4:

        le parole: «Gli stessi emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti azioni»;

        le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        la parola: «dieci» e' sostituita dalla parola: «quindici»;

        al comma 5:

        alla lettera a) le parole: «dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        alla lettera b) le parole: «e' messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;

      2. all'art. 70-bis:

        al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        al comma 2:

        le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

        la parola: «quindici» e' sostituita dalla parola: «ventun»;

        le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        dopo la parola: «relazione» e' aggiunta la parola «illustrativa»;

        dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 2, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

        ai commi 3 e 4 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

      3. all'art. 71 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

      4. all'art. 72:

        al comma 1:

        la parola: «quindici» e' sostituita dalla parola: «ventun»;

        le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;

        dopo la parola: «relazione» e' aggiunta la parola: «illustrativa»;

        dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

        il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalita' previsti dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della societa' di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Per le...

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