DELIBERAZIONE 15 aprile 2003 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio fissata per il giorno 22 giugno 2003. (Deliberazione n. 84/03/CSP)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 aprile 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2003 sono stati convocati per il giorno 22 giugno 2003 i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio, fissata per il giorno 22 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

  1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo IComunicazione politica in campagna

    elettorale Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica privata nazionale e locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Lazio dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti

  2. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

    1. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle emittenti radiofoniche o televisive nazionali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dalle emittenti radiofoniche e televisive locali al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

    2. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    Capo II Messaggi autogestiti in campagna elettoralesulle emittenti nazionali Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

  3. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

    Art. 6.

    Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti

  4. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN, resi disponibili nel sito web dell'Autorita'...

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