Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana fissata per il giorno 27 ottobre 2002. (Deliberazione n. 174/02/CS...

TITOLO I Disposizioni generali

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 settembre 2002; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2002 sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2002 i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana, fissata per il giorno 27 ottobre 2002, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

    Art. 2.

    Soggetti politici

  2. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

    1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

    TITOLO II Radiodiffusione sonora e televisiva Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

    Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  3. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Toscana dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti

    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

  4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle emittenti radiofoniche o televisive locali al competente comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

    Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  5. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie trasmissioni nella regione Toscana, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresi' facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

  6. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

  7. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

  8. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

    1. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia...

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