Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e delle economie derivanti da definanziamenti di patti agricoli, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nei settori agricoltura, industria e turismo, nonche' degli interventi di agevola...

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 settembre 2005 Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese,

di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e delle economie derivanti da definanziamenti

di patti agricoli, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma

nei settori agricoltura, industria e turismo, nonche' degli interventi di agevolazione

alle imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle attivita' produttive di un apposito Fondo cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992 e alla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma); Visto l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n.

289, che prevede, tra l'altro, che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992, possono essere utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, prevedendo che una quota pari all'85 per cento venga riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento; Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che i finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale; Visto l'art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, che prevede che le risorse provenienti da iniziative di cui all'art. 67, commi 1 e...

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