DELIBERAZIONE 27 Settembre 2007 - Disposizioni in materia di condizioni economiche del servizio di maggior tutela basate su prezzi biorari e modifica della deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV). (Deliberazione n. 237/07).
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'allegato A, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 159/07;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208/07;
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 236/07;
il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;
la lettera della societa' Enel SpA in data 30 luglio 2007, ricevuta dall'Autorita' in data 18 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 24938);
la lettera della societa' Enel SpA in data 21 settembre 2007, ricevuta dall'Autorita' in data 25 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 25640).
Considerato che:
l'art. 19 del TIV prevede la riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, stabilendo in particolare che siano riprogrammati sulla base delle fasce orarie F1, F2 e F3:
entro il 30 settembre 2007 i punti di prelievo dei clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate strutture tariffarie biorarie (di seguito: clienti ex vincolati biorari);
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per tutti gli altri punti di prelievo;
la suddetta riprogrammazione e' finalizzata a predisporre i punti di prelievo di cui al precedente alinea all'applicazione di nuovi corrispettivi di vendita articolati per fasce orarie dal 1° ottobre 2007;
alcuni operatori hanno segnalato tardivamente...
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