CIRCOLARE 8 settembre 2005 - Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 8 settembre 2005 Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative,

previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 e' stata pubblicata la

31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, com-ma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».

Tale legge ha apportato, all'art. 6-quinquies, alcune modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale.

In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del 2001, e' stato inserito, dopo l'art. 3 relativo ai requisiti che gli enti devono possedere per poter presentare progetti di servizio civile, un ulteriore articolo (3-bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio che assicuri una efficiente gestione del servizio civile e una corretta realizzazione dei progetti.

L'introduzione di tale norma si e' resa necessaria in quanto vi era l'esigenza di colmare la lacuna esistente mancando, nella previgente normativa, una qualsiasi previsione, relativa alle ipotesi di comportamenti reprensibili da parte degli enti e alle sanzioni conseguenti, che consentisse all'Amministrazione di intervenire in caso di irregolarita' nella gestione del servizio civile o nella realizzazione dei progetti.

La nuova norma al comma 1 individua, in linea generale, il

dovere degli enti di assicurare un'efficiente gestione del servizio civile e una corretta attuazione dei progetti; al comma 2 definisce le sanzioni amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini generali le fattispecie illecite; al comma 3 indica criteri e principi generali per l'irrogazione delle sanzioni nei relativi procedimenti. Le disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie illecite ed il procedimento sanzionatorio sono formulate in termini generali, pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare l'esigenza di fornire indicazioni piu' dettagliate, sia con riferimento ai comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge, sia in merito al procedimento sanzionatorio.

Si evidenzia che l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, stabilita per il 1° gennaio 2006 dall'art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 306, determinera' l'acquisizione di competenze in materia di servizio civile da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si rendera' necessario adeguare la presente circolare alle conseguenti modificazioni che riguarderanno la gestione del servizio civile.

  1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.

    1.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al...

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