DECRETO 24 Ottobre 2007 - Documento unico di regolarita' contributiva

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

  1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

    Art. 2.

    Soggetti tenuti al rilascio del DURC

  2. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

  3. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione...

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