LEGGE 22 novembre 2002, n. 266 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

Coming into Force24 Novembre 2002
Published date23 Novembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/23/002G0298/ORIGINAL
Enactment Date22 Novembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.275 del 23-11-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, N. 210

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: ''atto di conciliazione'' sono inserite le seguenti: ''nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini,'' e sono aggiunte, in fine, le parole: ''sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori''";

al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione.";

al comma 2, dopo il capoverso 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente...

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