DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 210 - Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

Coming into Force26 Settembre 2002
Published date25 Settembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/09/25/002G0243/CONSOLIDATED/20021123
Enactment Date25 Settembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.225 del 25-09-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommersa, introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonche' prorogando il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

  1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore".

  2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Art. 1-bis (Emersione progressiva). 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. 2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

    1. le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio

      dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella fiscale

      e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,

      eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate

      esigenze;

    2. le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di

      trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al

      triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito

      verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine

      conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali

      comparativamente piu' rappresentative e le associazioni di

      rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun

      settore economico; per i settori economici per i quali non operano

      organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in

      sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a

      livello nazionale o regionale;

    3. il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES. 3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. 5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

    4. valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando

      eventuali proposte di modifica;

    5. valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano di emersione;

    6. definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

    7. verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2. 6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' al termine del periodo di emersione. 7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad...

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