Il documento informatico nel processo telematico

AutoreStefano Gattamelata/Francesca Romana Feleppa
CaricaAvvocato cassazionista del foro di Roma/Avvocato
Pagine53-81

Stefano Gattamelata , Avvocato cassazionista del foro di Roma; amministrativista; autore di numerose pubblicazioni; professore a contratto di Giustizia amministrativa presso la Facolt di Giurisprudenza dell''Universit di Teramo e di Diritto urbanistico presso la Facolt di Architettura 1 dell''Universit La Sapienza di Roma.

Francesca Romana Feleppa , avvocato, dottoranda in diritto amministrativo presso l''Universit La Sapienza di Roma. Il presente lavoro rappresenta il frutto di un confronto e di una meditazione comune degli autori; pur tuttavia occorre precisare che si devono al Prof. Avv. Gattamelata i paragrafi 1, 4, 7, 9, 11, e all''Avv. Feleppa i paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10.

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@1. Premessa

L'elemento di novità del processo telematico disciplinato dal d.p.r. n. 123/01 non risiede nell'introduzione di un rito "virtuale" (neppure ipotizzato) né nella previsione di nuovi mezzi di tutela (pure non previsti), ma nella possibilità riconosciuta ai vari protagonisti del processo di compiere tramite "documenti" ovvero "strumenti" informatici, attività processuali che generalmente presuppongono l'impiego di materiale cartaceo1.

Alla base dell'intervento del legislatore in questa materia2 (un intervento - come si vedrà - caratterizzato da più fasi), vi è l'esigenza di risanare la macchina amministrativa della giustizia, e segnatamente l'urgenza di snellire un contenzioso civile ma non solo; e non è casuale il richiamoPage 54 che il d.p.r. in argomento compie al processo amministrativo ed a quello innanzi alla Corte dei conti3. Come è noto nel nostro sistema una controversia giudiziale ha una durata media elevata, anche a causa di una serie di adempimenti che implicano la produzione, la trasmissione e la registrazione di documenti cartacei che talvolta devono trasferirsi da ufficio a ufficio, con un aggravio di tempi ed oneri di vario genere; ciò che contribuisce a frustrare la domanda di giustizia dei cittadini.

Il processo telematico mira ad incidere proprio sulle modalità di tali adempimenti, consentendone l'espletamento tramite l'ausilio di documenti informatici, cioè (di documenti) privi di supporto cartaceo; in questo modo sarà (e in taluni tribunali già è) possibile registrare digitalmente la documentazione di ciascun processo; consultare fascicoli (non più cartacei ma) informatici; scambiare documenti, informazioni e comunicazioni relativi al processo in forma telematica, attraverso cioè posta certificata e firma digitale (etc.). Il sistema dovrebbe portare importanti benefici in termini di tempo, incidendo positivamente sull'economia processuale senza pregiudicare la certezza del dato trasmesso; esso dovrebbe diventare obbligatorio per tutti i tipi di contenzioso e per tutti i tribunali a partire dal 2010, secondo il recente disegno di legge Mastella sull'ufficio per il processo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 20074. E dunque - come detto - ciò auspicabilmente contribuirà a rendere più veloci e meno onerose le procedure giudiziali e a definire i contenziosi entro un congruo lasso temporale, dando così concreta attuazione al principio sancito dall'art. 111 della Costituzione, secondo cui il "giusto processo" ha una "ragionevole durata".

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Chiave di volta del processo telematico è il "documento informatico", "centro di relazione tra le parti"5, strumento già presente in altri settori dell'amministrazione pubblica introdotto al fine di favorirne l'ammodernamento e di provocare un miglioramento delle prestazioni secondo quei canoni di efficienza ed efficacia che hanno guidato il legislatore in molte riforme della (e sin dalla) prima metà degli anni novanta.

Ma cos'è un "documento informatico"?

La risposta a tale quesito ci impone di analizzare preliminarmente (e seppure a volo d'uccello) la nozione di documento tout court; quindi di verificare come su detta nozione abbia inciso l'evoluzione tecnologica degli ultimi due decenni, nel corso dei quali detta nozione si è normativamente ampliata, per giungere - attraverso passaggi legislativi graduali ma significativi - a configurare appunto come documento (con la correlata valenza probatoria e processuale) anche quello informatico.

La presente riflessione prosegue così soffermandosi sulla valenza e sull'utilizzo del documento informatico nelle varie fasi e momenti del processo telematico; e questo con riguardo sia alle attività (ed agli atti) delle parti di causa, sia all'organizzazione giustiziale, sia all'azione giudiziale.

@2. Il progressivo ampliamento della nozione di documento ...

2.1. Il termine "documento" richiama senz'altro alla mente una scrittura redatta su carta, che veicola informazioni o rappresenta fatti, fungendo - in sede processuale - da mezzo di prova. Ed in effetti quello "scritto"6 su supporto "cartaceo" è il tipo di documento più diffuso (ed anzi per secoli è stato l'unico), cosicché anche l'attenzione della dottrina si è concentrata in larga misura su di esso, in uno sforzo di identificazione concettuale dovuto all'assenza - perlomeno fino alla l. n. 241/90 - di una definizione generale e vincolante di "documento" a livello normativo, cosicché le elaborazioni degli interpreti hanno per lungo tempo sopperito a tale vuoto. Ed in effetti antecedentemente alla legge sul procedimento,Page 56 l'attenzione del legislatore si era concentrata piuttosto sull'attività di documentazione (cioè l'insieme di operazioni necessarie per la confezione di un documento), stante l'importanza che la forma dell'atto riveste ai fini della pubblica fede e della forza probatoria7.

2.2. È stato autorevolmente sottolineato come il documento abbia "in sé la virtù del far conoscere" e - più precisamente - sia una "cosa che fa conoscere un fatto"8 e di cui rileva il contenuto rappresentativo e l'idoneità a trasmettere il sapere9. Documento è infatti ciò che docet, ovvero ciò che insegna, rappresenta, dimostra. Ma l'informazione trasmessa (il "contenuto") non è che una delle componenti che caratterizzano la nozione in esame, la quale comprende anche "la materia" ed "il mezzo", cioè il supporto materiale che contiene l'informazione, da un lato, ed il mezzo utilizzato per imprimere detta informazione sul supporto, dall'altro10.

Tale "tripartizione" (contenuto, materia, mezzo) è stata sostanzialmente accolta anche dalla dottrina più recente, che - affrontando la questione definitoria - ha considerato il documento quale "entità materiale suscettibile di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto attraverso la percezione di segni incorporati in essa"11 nonché come "cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente giuridicamente rilevante"12.

Alla luce di tali ricostruzioni, il documento ("tradizionale") appare in primo luogo caratterizzato dalla materialità, consistendo in un oggetto fisi-Page 57co (una res, un opus) che funge da supporto su cui è fissata (scritta, incisa, dipinta, registrata, ecc.) l'informazione da comunicare; in secondo luogo è connotato dalla stabilità, essendo idoneo a durare nel tempo (si pensi ad un foglio di carta, ad una tavola di legno, ad una tela, ecc.), così da rendere accessibile l'informazione anche a distanza di anni dalla produzione del documento stesso, nonché dalla verificazione del fatto in esso rappresentato. E se necessariamente il documento trasmette un'informazione, irrilevante (ai fini della sua esistenza) è il tipo di informazione in esso veicolata, posto che "qualunque fatto può essere documentalmente rappresentato"13.

2.3. Si è detto che la "materia" ed il "mezzo" sono state tradizionalmente identificate nella carta e nella scrittura, e che oggi l'evoluzione tecnologia porta a rivisitare tali accezioni; tuttavia già in passato, la dottrina più attenta aveva affermato che "qualunque materia atta a formare una cosa rappresentativa può entrare nel documento"14, delineando da allora un'accezione ampia della nozione di documento, ed ammettendo la configurabilità (seppure in astratto) di forme documentali diverse ed ulteriori accanto a quelle cartacee e scritte; intuizione che oggi ha trovato una sua concretizzazione. Del resto, ancor prima delle l. n. 241/90, e dunque in assenza di una disciplina generale sul documento, vi erano norme di settore che consentivano "di sostenere, insieme con i principi generali di ermeneutica, l'applicabilità a tutti i documenti di regole espressamente dettate solo per quelli cartacei"15.

@3. ... e la sua evoluzione tecnologica: la comparsa del documento (amministrativo) informatico

3.1. L'evoluzione tecnologica ha indotto il legislatore ad intervenire per seguire la rivoluzione telematica in atto e mantenere le norme al passo con i tempi, e questo sin dal d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che ha istituito (quello che oggi è) il CNIPA, Centro Nazionale per l'informatica nella pubblicaPage 58 amministrazione (all'epoca AIPA "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"), e che ha previsto una serie di attività, strutture e organismi per promuovere l'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione pubblica (ivi compresa l'Amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 16, co. 8), al fine di migliorare i servizi, potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, e contenere i costi dell'azione amministrativa.

Una rivoluzione - quella tecnologica - che ha profondamente inciso sul contesto socio-economico ed ha investito - con portata dirompente - sia l'agire amministrativo (ove il documento cartaceo perde progressivamente la propria centralità) sia i rapporti intersoggettivi, incidendo sulle modalità degli scambi informativi nonché delle manifestazioni di volontà della P.A. e dei cittadini (si pensi, sotto il profilo civilistico, al contratto informatico ed alle potenzialità del commercio elettronico), appunto "costringendo" il legislatore ad adeguarsi16. Più in particolare, le nuove tecnologie hanno trasformato - e...

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