Pubblicazione, divulgazione, interpretazione, condivisione della legge nella dimensione digitale

AutorePietro mercatali
CaricaPrimo ricercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze
Pagine91-101

Pietro mercatali L'autore è primo ricercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze. L'articolo riproduce l'intervento, rivisto ed ampliato, pronunciato alla tavola rotonda "La norma è interpretabile? La comunicazione legislativa", COMPA (Bologna, 8 novembre 2006).

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@1. Pubblicazione e divulgazione della legge

Può il computer interpretare la legge?

La domanda stimola alcune riflessioni che, pur non conducendo ad una risposta compiuta, consentono di formulare indicazioni utili a chi ha il compito di far conoscere i testi normativi e per far ciò intende servirsi delle tecnologie dell'informazione.

Prima di abbozzare un tentativo di risposta sono necessarie alcune definizioni e precisazioni.

Chiunque navighi in rete ha oggi accesso a qualsiasi testo di atto normativo; disponendo degli estremi (anche incompleti) dell'atto, è sufficiente servirsi di un motore di ricerca per ottenerne (quasi sempre) il testo. Negli ultimi anni gli enti preposti alla diffusione legislativa hanno dedicato particolare attenzione a perfezionare gli strumenti digitali per semplificare la produzione e la divulgazione dei testi normativi1.

Gli indubbi progressi ottenuti, grazie alle tecnologie digitali, nell'accesso all'informazione normativa s'infrangono però contro due «vizi» idiosincratici con ogni tentativo di semplificazione comunicativa dei testi normativi. Il primo di tali "vizi" è l'oscurità del linguaggio legislativo ricco di tecnicismi, di frasi complesse, di ambiguità e di vaghezza,Page 92 che rende ostica la consultazione al non esperto, spesso difficile anche all'esperto.

Il secondo è la stratificazione del sistema normativo, composto da tanti testi che si succedono nel tempo, apportando modifiche a quelli precedenti con metodiche eterogenee e non sempre intelligibili, rendendo quantomai complicata, se non impraticabile, la ricostruzione del testo vigente.

Riguardo a tali ostacoli comunicativi non si può dire che niente sia stato fatto con i mezzi digitali; si pensi all'utilizzo dei link ipertestuali o alla rapidità di consultazione telematica di più versioni del medesimo testo.

Per un'effettiva comprensione da parte del non addetto ai lavori di testi farraginosi come quelli normativi resta però necessaria la spiegazione, la decodificazione; ogni glossa, ogni appendice, ogni interpolazione non può che essere considerata come una manipolazione del testo. E il supporto digitale induce alla manipolazione.

Si ripropone così il dilemma, che riemerge ogni volta che si affronta la divulgazione della legge, specie attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di massa: il soggetto che produce l'atto normativo, approvato secondo meccanismi e processi codificati, può manipolarlo, al di fuori di tali meccanismi, per facilitarne la divulgazione? Già oltre vent'anni fa, la pubblicazione di note esplicative del testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale fece discutere sulla legittimità e l'opportunità di tale "manipolazione":

È evidente che l'individuazione della disciplina vigente non sempre si risolve in un'operazione meccanica e avalutativa, specie in presenza di fenomeni quali i rinvii plurimi o le abrogazioni tacite di cui ha abusato il legislatore italiano; al contrario tale attività rischia di tradursi in una sorta d'interpretazione autentica, se non altro in virtù dell'efficacia persuasiva che fatalmente esercita una comunicazione edita sul foglio legale dello Stato. Ne deriva pertanto un'indebita ingerenza entro il raggio d'azione di due distinti poteri costituzionali: il giudiziario e il legislativo. Quanto agli organi giurisdizionali, perché l'attività ermeneutica espletata in sede di redazione delle note può a volte sovrapporsi alla libera interpretazione del giudice; e così quest'ultimo viene a trovarsi in soggezione (di fatto se non di diritto) non più soltanto nei confronti della legge - come indica l'art. 101 cost - ma anche, come dire? Verso questa sorta di nomofilachia introdotta dal nuovo regime pubblicitario. Per ragioni analoghe la redazione delle note a mezzo delle quali si chiarisce la portata dei testi legislativi puòPage 93 realizzare un'intrusione nel campo riservato al Parlamento, che secondo l'art. 70 della Costituzione è appunto il titolare della funzione legislativa2

. Dunque tutto ciò che la fonte di produzione del diritto aggiunge alla mera pubblicazione del testo appare sconfinare in un'operazione sulla quale incombono dubbi di costituzionalità. D'altra parte, ci dice ancora Ainis:

Il concetto di divulgazione legislativa non fa parte del vocabolario dei giuristi; nel lessico giuridico si parla piuttosto di pubblicazione della legge e alla pubblicazione del diritto scritto rimane affidata la sua conoscenza che è comunque una conoscenza ipotetica, virtuale3

. Negli aggettivi ipotetica e virtuale risiede un problema quantomai concreto. È stato ampliamente e a più riprese dimostrata l'inadeguatezza della diffusione della Gazzetta Ufficiale e degli altri mezzi di pubblicazione legale per garantire un accesso effettivo al testo ufficiale della legge4.

Lasciamo da parte l'insufficienza sostanziale degli strumenti di pubblicazione legale che, d'altra parte, come già fatto in altri Stati5, potrebbe essere superata proprio riconoscendo validità legale alla pubblicazione in rete delle leggi. Torniamo invece alla divulgazione che, se da una parte rischia di traboccare nell'interpretazione dall'altra è un dovere al quale il legislatore non può sottrarsi. È sempre Ainis a mostrarci i fondamenti di tale dovere.

Dove risiede il fondamento costituzionale dell'attività divulgativa? È presto detto. In primo luogo, esso è il medesimo sul quale poggia l'istitu-Page 94to della pubblicazione della legge: dunque l'art. 73 cost., poiché dalla natura recettizia degli atti normativi deriva poi il principio secondo cui la loro efficacia è condizionata al presupposto che i consociati ne vengano informati preventivamente e tale principio per un verso rappresenta un elementare corollario dello Stato di diritto per un altro verso ben s'attaglia alle attività pubblicitarie che a quelle più propriamente divulgative. Sennonché queste ultime vantano inoltre un più diretto ed esplicito richiamo da parte della Costituzione in vigore. Si legga la XVIII disposizione transitoria: v'era stabilito che il testo della legge fondamentale fosse depositato nella sala comunale di ciascun comune per l'intero anno 1948 "affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione". Sicché la carta repubblicana è stata...

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