DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali

Coming into Force31 Gennaio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/01/31/095G0047/CONSOLIDATED/20000928
Enactment Date31 Gennaio 1995
Published date31 Gennaio 1995
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rilanciare le attivita' economiche, adottando una nuova e piu' snella disciplina normativa in materia di imprenditorialita' giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di societa' miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Imprenditorialita' giovanile

  1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

  2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

  3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7880 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2.

  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato.

  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rilanciare le attivita' economiche, adottando una nuova e piu' snella disciplina normativa in materia di imprenditorialita' giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di societa' miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Imprenditorialita' giovanile

  1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

  2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui possano...

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