DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212 - Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

Coming into Force03 Giugno 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/06/03/089G0290/CONSOLIDATED/19940601
Enactment Date02 Giugno 1989
Published date03 Giugno 1989
Official Gazette PublicationGU n.128 del 03-06-1989
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro la predetta data;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere la sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A

il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro la predetta data;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere la sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto il 30 maggio 1989 nonche' nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine e' scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi successivamente alle predette scadenze ma entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi...

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