DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 396 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

Coming into Force20 Giugno 1994
Published date20 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/20/094G0438/CONSOLIDATED/20120626
Enactment Date20 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.142 del 20-06-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunita' europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

  2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

    1. contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991; il contributo cosi' individuato e' calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;

    2. contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

  3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 15 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del decretolegge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.

  4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:

    1. lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

    2. lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).

  5. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

  6. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

  7. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  8. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.
  1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

    1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.

  2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la...

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