DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345 - Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata

Coming into Force01 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/31/091G0394/CONSOLIDATED/20181231
Published date31 Ottobre 1991
Enactment Date29 Ottobre 1991
Official Gazette PublicationGU n.256 del 31-10-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attivita' in- formative e di sicurezza, nonche' l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata

  1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

    1. dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

    2. dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    3. dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

    4. dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

    5. dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

    6. dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:

    1. definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, anche interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

    2. individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

    3. verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;

    4. concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

  3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3.

  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art 1.

Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata

  1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

    1. dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

    2. dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    3. dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

    4. dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

    5. dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

    6. dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:

    1. definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

    2. individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

    3. verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;

    4. concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

  3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3.

  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art 1.

Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata

  1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

    1. dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

    2. dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    3. dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

      ((d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

    4. dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

    5. dal Direttore della Direzione investigativa antimafia)).

  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:

    1. definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

    2. individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

    3. verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;

    4. concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

  3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.

  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 6

Art 2.

Attivita' informativa

  1. Nell'ambito delle attivita' per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attivita' informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attivita' informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalita' previste dal presente decreto.

  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalita' organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del comma settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e' esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate.

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