DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 540 - Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a

Coming into Force23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0568/CONSOLIDATED/19961223
Enactment Date23 Ottobre 1996
Published date23 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione e' comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

  2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

  3. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio e' indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresi' procedure e modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sara' ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria.

  4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La societa' concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.".

  5. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi e' fissato per l'anno 1995 e per l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B allegate al presente decreto.

Art 2.
  1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le societa' da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

  2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.

Art 3.
  1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato puo' essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

  2. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art 4.
  1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

  2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero a trasformarli in mutui a favore della medesima concessionaria, alle condizioni stabilite con decreto del Ministero del tesoro, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 agosto 1995.

  3. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art 5.
  1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'articolo 2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

Art 6.
  1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art 7.
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico...

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