DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98 - Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Coming into Force10 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/06/09/16G00109/CONSOLIDATED/20170424
Enactment Date09 Giugno 2016
Published date09 Giugno 2016
Official Gazette PublicationGU n.133 del 09-06-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo nonche' disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attivita' aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, attribuendo priorita' alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» e' sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;

    2. il comma 8 e' sostituito dai seguenti: «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che puo' richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilita' delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente e' acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

    8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, e' individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, e' resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. La modifica del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della...

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