DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 - Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Coming into Force29 Settembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/09/28/18G00137/CONSOLIDATED/20200914
Published date28 Settembre 2018
Enactment Date28 Settembre 2018
Official Gazette PublicationGU n.226 del 28-09-2018
Capo I Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonche' per le attivita' di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilita' nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuita' rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

Considerato che l'evento del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della citta' di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interruzione delle attivita' economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonche' il ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

Considerata la necessita' di disporre interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per garantire la continuita' ed efficacia dell'attivita' mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

Considerata l'urgenza di superare situazioni di criticita' nella gestione dei fanghi di depurazione;

Ritenuto necessario costituire anche uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili;

Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticita', mediante l'utilizzo di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza nonche' dettare specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;

Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuita' aziendale di imprese in difficolta';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute, per i beni e le attivita' culturali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Commissario straordinario per la ricostruzione

  1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

  2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unita', di cui 19 unita' di personale non dirigenziale e una unita' di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di...

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