IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalita' di accesso ai servizi audiotex;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Emittenti locali
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L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".
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L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".
Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.
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Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 4 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4...