DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 544 - Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

Coming into Force23 Ottobre 1996
Published date23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0572/CONSOLIDATED/19961223
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalita' di accesso ai servizi audiotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Emittenti locali

  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

  2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

  3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.

  4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541.

  6. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 4 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4...

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