DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per regolare la materia del lavoro straordinario di cui all'articolo 5- bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

Disposizioni in materia di lavoro straordinario

  1. L'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

  2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

  3. Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione; c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537...

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