IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalita' organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilita' di patrimoni sproporzionati all'attivita' svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilita' dei beni puo' invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' sostituita dalla seguente: "Trasferimento fraudolento di valori".