DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 399 - Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati

Coming into Force23 Giugno 1994
Enactment Date20 Giugno 1994
Published date22 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/22/094G0440/CONSOLIDATED/19940818
Official Gazette PublicationGU n.144 del 22-06-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalita' organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilita' di patrimoni sproporzionati all'attivita' svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilita' dei beni puo' invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' sostituita dalla seguente: "Trasferimento fraudolento di valori".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca) . - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma...

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