DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1991, n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi

Coming into Force08 Febbraio 1991
Enactment Date07 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/02/07/091G0070/CONSOLIDATED/19910712
Published date07 Febbraio 1991
Official Gazette PublicationGU n.32 del 07-02-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di credito d'imposta per le imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, a norma del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilito l'ammontare di credito attribuibile per ciascun veicolo.

  3. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente con il decreto di cui al comma 2, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, puo' essere scomputata in base al presente decreto sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la...

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