LEGGE 12 novembre 1990, n. 331 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

Coming into Force16 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/15/090G0380/ORIGINAL
Enactment Date12 Novembre 1990
Published date15 Novembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.267 del 15-11-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g), e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1 luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 novembre 1990 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

SETTEMBRE 1990, N. 261.

All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990".

All'articolo 2, al comma 1, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1989".

All'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e'...

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