DECRETO-LEGGE 2 luglio 1982, n. 402 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria

Coming into Force05 Luglio 1982
Enactment Date02 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/05/082U0402/CONSOLIDATED/19961023
Published date05 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-07-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilita' speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767.

Le predette contabilita' speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attivita' di gestione ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344, e' fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' fissato al 31 dicembre 1984.

I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanita'.

All'articolo 3, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo la parola: "limitrofo" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di usufruire, a carico della unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salve le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita'".

Fino al riordinamento del Ministero della sanita', per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, e' istituito presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un apposito servizio articolato in otto divisioni alle quali sono preposti, senza che cio' comporti ampliamento d'organico, primi dirigenti amministrativi o equiparati, ai sensi dell'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilita' speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 1981, n. 767.

Le predette contabilita' speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti...

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