DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179 - Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni

Coming into Force15 Novembre 2015
End of Effective Date01 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/11/14/15G00193/CONSOLIDATED/20160114
Enactment Date13 Novembre 2015
Published date14 Novembre 2015
Official Gazette PublicationGU n.266 del 14-11-2015
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e urgenza di definire modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita' concessa alle Regioni ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessita' e urgenza di assicurare il ripianamento dell'eccesso di spesa sanitaria attraverso la restituzione dello stesso da parte delle aziende farmaceutiche in modo da assicurare al Servizio sanitario nazionale (SSN) entrate che realizzino l'equilibrio di finanza pubblica;

Ritenuta la necessita' e urgenza di individuare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attivita' sanitaria per conto del SSN;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre e del 13 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Regime contabile e anticipazioni di liquidita'

  1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalita' anche alternative:

    1. iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidita' di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

    2. nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

  2. Il Fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':

    1. in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo e' iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

    2. la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), e' annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

  4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':

    1. in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, e' applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo e' iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

    2. la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive...

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