Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborso di imposta, di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali, di imposta comunale sugli immobili e di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale
Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonche' a quelle gia' parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.
E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.
Art
1.
(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale).
(( 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente erogati.
Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.
E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente. ))
Art
2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali.
Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di...