DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n. 8 - Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalita' di enti pubblici

Coming into Force27 Gennaio 1999
Enactment Date26 Gennaio 1999
Published date26 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/26/099G0047/CONSOLIDATED/20000928
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonche' in materia di funzionalita' dei medesimi enti e di operativita' degli organi di enti pubblici previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali e' differito al 31 marzo 1999. Sono altresi' differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza e' stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

  2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.

  3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

  4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio e' automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

Art 2.
  1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

  2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,...

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