DECRETO-LEGGE 9 settembre 1999, n. 312 - Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

Coming into Force10 Settembre 1999
Published date10 Settembre 1999
Enactment Date09 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/10/099G0388/CONSOLIDATED/19991109
Official Gazette PublicationGU n.213 del 10-09-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonche' di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attivita' di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere...

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