DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 - Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170

Coming into Force05 Luglio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/20/17G00109/CONSOLIDATED/20191026
Published date20 Giugno 2017
Enactment Date25 Maggio 2017
Official Gazette PublicationGU n.141 del 20-06-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:

  1. amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

  2. attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;

  3. autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;

  4. cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;

  5. dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

  6. decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

  7. denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

  8. metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

  9. mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;

  10. OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  11. oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;

  12. operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;

  13. operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;

  14. operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

  15. registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attivita' di compro oro.

Art 2.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilita' della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalita' illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita' illecite.

  2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

Art 3.

Registro degli operatori compro oro

  1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.

  2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche' l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.

  3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.

  4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di...

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