LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Coming into Force23 Luglio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/07/08/16G00134/CONSOLIDATED/20201231
Published date08 Luglio 2016
Enactment Date07 Luglio 2016
Official Gazette PublicationGU n.158 del 08-07-2016
Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI

  1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire

    ;

  2. all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi

    ;

  3. all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

Art 2.

Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001

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Art 3.

Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici

  1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

  2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art 4.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014

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Capo II Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
Art 5.

Disposizioni relative alle Societa' Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

  1. Le Societa' Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

  2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art 5.

Disposizioni relative alle Societa' Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Societa' Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacita' di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

  1. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art 6.

Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU

  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

    1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta

    .

  2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Sezione I
Art 7.

Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale

  1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Puo' accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

  2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.

Art 8.

Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo

  1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso...

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