Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)
Coming into Force | 24 Febbraio 2011 |
Published date | 23 Febbraio 2011 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2011/02/23/011G0045/CONSOLIDATED/20110421 |
Enactment Date | 22 Febbraio 2011 |
Official Gazette Publication | GU n.44 del 23-02-2011 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge:
Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate...
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