LEGGE 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive

Coming into Force01 Giugno 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/05/31/049U0260/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date27 Maggio 1949
Published date31 Maggio 1949
Official Gazette PublicationGU n.124 del 31-05-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della, Repubblica, e' dichiarato festa nazionale.

Art 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa, di San Giuseppe;

il 25 aprile: anniversario della liberazione;

il giorno di lunedi dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il 1 maggio: festa del lavoro;

il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.

Art 3.

Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Art 4.

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.

Art 5.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della. festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti - i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera - la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro...

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