Il giorno 2 giugno, data di fondazione della, Repubblica, e' dichiarato festa nazionale.
LEGGE 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Coming into Force | 01 Giugno 1949 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1949/05/31/049U0260/CONSOLIDATED/20091214 |
Enactment Date | 27 Maggio 1949 |
Published date | 31 Maggio 1949 |
Official Gazette Publication | GU n.124 del 31-05-1949 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.
Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.
Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della. festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti - i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera - la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro...
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