IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.".