DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica

Coming into Force27 Giugno 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/26/17G00113/ORIGINAL
Enactment Date16 Giugno 2017
Published date26 Giugno 2017
Official Gazette PublicationGU n.147 del 26-06-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art 2.

Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016

  1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017».

Art 3.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Art 4.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera a) le parole: «e le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»;

  2. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»;

  3. alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

  4. alla lettera p) le parole: «; le societa' partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

Art 5.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle loro funzioni»;

  2. al comma 7 la parola: «nonche'» e' soppressa e, dopo le parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili»;

  3. al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.»;

  4. al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.»;

  5. dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.».

Art 6.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono...

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