DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 76 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

Coming into Force13 Aprile 2001
Enactment Date28 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/29/001G0132/CONSOLIDATED/20030728
Published date29 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-2001
Capo I Riordinamento dei ruoli del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356, recante: "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";

Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Articolo 1-bis. - 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:

    "4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.";

  2. all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    "d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica".

Art 2.
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:

    d) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

    "Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).

  2. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono .

  3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

  4. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.".

Art 3.
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    1. l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

      "Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente). -1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

    2. nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.

    3. nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.

  2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

  3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).

  4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)".

Art 4.
  1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' sostituita dalla seguente:

    "c) e' stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione".

  2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, e' sostituito dal seguente:

    "5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.".

Art 5.
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera:

    e-bis) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

    "Articolo 19-bis (Emolumento pensionabile).

  2. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita...

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