IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356, recante: "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";
Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Articolo 1-bis. - 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
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all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
"4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.";
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all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica".