DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 197 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226

Coming into Force08 Ottobre 2005
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/09/23/005G0223/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date19 Agosto 2005
Published date23 Settembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.222 del 23-09-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge;

Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 215 del 2001", e' sostituito dal seguente:

    "Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

  2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

  3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

  4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.

  5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

  6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

    1. servizio;

    2. congedo illimitato;

    3. congedo assoluto.

  7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.

  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

    "Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

    1. servizio effettivo;

    2. sospensione precauzionale dal servizio.

  2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza armata.

  3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

  4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

  5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di servizio.

  6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

  7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito.

  8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

    Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.

  9. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

  10. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

  11. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

  12. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

  13. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

  14. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla...

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