DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423 - Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142

Coming into Force20 Dicembre 2001
Published date05 Dicembre 2001
Enactment Date06 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/05/001G0481/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.283 del 05-12-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Sentite le parti sociali interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attivita' di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:

  1. assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

  2. assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;

  3. assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternita';

  4. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art 2.

Omogeneizzazione della retribuzione imponibile

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non puo' essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Art 3.

Adeguamento della misura della contribuzione...

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