LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Coming into Force04 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/03/099G0201/CONSOLIDATED/20000928
Published date03 Maggio 1999
Enactment Date30 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.101 del 03-05-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di voto per l'elezione del presidente della provincia)

  1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi".

  2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia".

Art 2.

Successione dei mandati elettivi del sindaco

  1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 3.

(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

  1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

    1. da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

    2. da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

    3. da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

    4. da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".

  2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente:

    "1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

    1. da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

    2. da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

    3. da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

    4. da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

    5. da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

    6. da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

    7. da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

    8. da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

    9. da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".

Art 4.

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

  1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".

  2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Art 5.

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' inserito il seguente:

"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".

Art 6.

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

  1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia".

Art 7.

Durata degli organi elettivi di comunie province

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".

  2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 8.

Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

  1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1 - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il...

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