ORDINANZA 27 giugno 1987, n. 288 - Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica

Coming into Force20 Luglio 1987
End of Effective Date02 Aprile 1992
Enactment Date27 Giugno 1987
Published date20 Luglio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/20/087U0288/CONSOLIDATED/19920319
Official Gazette PublicationGU n.167 del 20-07-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che nel territorio nazionale persiste l'insorgenza di focolai di afta epizootica nelle regioni italiane ad alta concentrazione di allevamenti zootecnici di specie aftoso-sensibili e che la malattia presenta carattere di epizoozia;

Ritenuto necessaria l'adozione, in tutto il territorio nazionale, di interventi uniformi di profilassi nonche' di misure straordinarie urgenti di polizia veterinaria;

Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 1986 cosi' come modificata dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987;

Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225, del 27 settembre 1986, e successive modifiche;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 18 novembre 1986, n. 85/511/CEE; Ordina: Art. 1.

Nel caso che a seguito dell'intervento del servizio veterinario della unita' sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il fondato sospetto di infezione aftosa, l'autorita' sanitaria competente dispone l'immediato sequestro dell'allevamento risultato infetto e degli allevamenti circostanti che, per la configurazione territoriale o per contatti con l'allevamento interessato, possono considerarsi contaminati.

Con il provvedimento di sequestro l'autorita' sanitaria competente dispone, inoltre:

il censimento di tutte le categorie di animali delle specie recettive, per precisare per ciascuna di esse il numero degli animali gia' morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati. Il censimento dev'essere aggiornato per tenere conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;

il divieto dell'entrata e della uscita dall'allevamento degli animali;

il divieto di uscita dall'allevamento di carni o carcasse o di animali delle specie recettive, nonche' di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse degli animali recettivi devono di norma essere distrutte sul posto.

Il loro allontanamento dall'allevamento al fine della distruzione puo' essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio sempreche' si attui con la necessaria cautela atta ad evitare la propagazione dell'infezione;

il divieto di uscita del latte dall'allevamento;

che il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'allevamento sia subordinato alla autorizzazione del servizio veterinario competente;

che l'entrata e l'uscita dei veicoli dall'allevamento siano subordinate ad autorizzazione del servizio veterinario competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

che alle entrate ed alle uscite dei fabbricati di stabulazione degli animali ed a quelle dell'allevamento siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992, N. 229

Art 2.

In attesa degli esiti degli esami di laboratorio di cui all'art. 71 del vigente regolamento di polizia veterinaria, l'autorita' sanitaria competente dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione, abbattimento che comunque deve avvenire entro le 24 ore dall'accertamento della malattia effettuato sulla base dei rilievi clinici e degli elementi epizootologici di cui al precedente art. 1, nonche' la successiva distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica.

L'unita' sanitaria locale provvede immediatamente ad informare il Ministero della sanita', ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984, nonche' l'assessorato regionale alla sanita' competente, e ad inviare avviso telegrafico della insorgenza del focolaio di afta epizootica a tutte le unita' sanitarie locali della stessa regione o di altre regioni per le quali si possa formulare il sospetto che vi siano state o potrebbero esserci contaminazioni infettive a mezzo di animali, carni, mezzi di trasporto o persone.

Con lo stesso telegramma il personale del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale informa delle misure adottate le unita' sanitarie locali contigue o comunque interessate al focolaio di insorgenza e la regione competente.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992, N. 229

Art 3.

Nel caso che, a seguito degli esami di laboratorio, si identifichi o si sospetti un tipo o una variante di virus da considerarsi esotici l'Istituto zooprofilattico sperimentale accertante ne da' immediata comunicazione all'unita' sanitaria competente per territorio, alla regione interessata ed al Ministero della sanita'. L'istituto zooprofilattico sperimentale provvede inoltre all'immediato invio dei campioni del materiale in esame all'Istituto superiore di sanita' ed all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia per la conferma o meno che trattasi di tipo o di variante esotici. L'Istituto superiore di sanita' comunica al Ministero della sanita' e alle autorita' sanitarie di cui sopra i risultati delle prove effettuate.

L'autorita' sanitaria locale ricevuta la comunicazione dell'istituto ed in attesa della conferma o meno dell'istituto superiore di sanita' dispone il sequestro di rigore dell'allevamento infetto unitamente alla applicazione delle misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Nel caso di conferma di virus o variante da considerare esotici l'autorita' sanitaria locale dispone l'abbattimento e la distruzione oltreche' degli animali infetti e sospetti di infezione anche di tutti gli altri animali delle specie recettive presenti nell'allevamento infetto.

Nel caso di identificazione di virus o variante non esotici l'autorita' sanitaria competente dispone nei focolai di infezione l'abbattimento anche degli animali sospetti di contaminazione nei seguenti casi:

  1. bovini, bufalini, ovini e caprini che non risultino essere stati mai vaccinati o che non risultino essere stati sottoposti alla vaccinazione antiaftosa obbligatoria in conformita' dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 citata in premessa o che sottoposti per la prima volta al trattamento vaccinale antiaftoso in applicazione del disposto di cui alla lettera a) dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria, non siano ancora da considerarsi sufficientemente protetti;

  2. suini presenti nell'allevamento, ad eccezione, eventualmente di quelli ricoverati in unita' di produzione che, per ubicazione, struttura, estensione e conduzione dell'allevamento stesso, possano presumersi non contaminati a giudizio del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

Tale eccezione non e' comunque applicabile qualora il numero dei suini presenti sia inferiore a 500 capi.

Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi nonche' i veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere accuratamente puliti e disinfettati sotto diretto controllo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale, conformemente alle istruzioni di cui al cap. X della circolare n. 55 del 25 giugno 1954, relativa all'applicazione del regolamento di polizia veterinaria.

Nei focolai di infezione, in caso di abbattimento parziale l'entrata degli animali rimane vietata per un periodo di novanta giorni dalla data dell'avvenuto abbattimento. Durante tale periodo gli animali possono essere spostati dall'allevamento unicamente con destinazione al macello previo controllo veterinario favorevole.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 MARZO 1992, N. 229

Art 4.

L'autorita' sanitaria competente per territorio emana, inoltre, l'ordinanza della zona infetta che deve comprendere un'area territoriale del raggio minimo di 3 km attorno all'allevamento infetto e della zona di protezione del raggio minimo di 10 km. Nella delimitazione delle zone deve essere tenuto conto delle barriere naturali e della facilita' di controllo.

Nella ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro le quali devono essere applicate le seguenti misure:

  1. apposizione di tabelle indicanti la malattia, ai limiti della zona nonche' all'ingresso di ogni allevamento infetto;

  2. numerazione, per specie e categoria, degli animali ricettivi presenti nei singoli allevamenti. Tali allevamenti debbono essere sottoposti a visite periodiche;

  3. sequestro degli animali nei ricoveri con la prescrizione tassativa:

    di impedire l'accesso a...

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