DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 545 - Disposizioni in materia di finanza pubblica

Coming into Force01 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/12/31/088G0624/CONSOLIDATED/19890502
Published date31 Dicembre 1988
Enactment Date30 Dicembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1› gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991.

  2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

  3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1› gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

  4. A decorrere dal 1› gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.

  5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1› gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Art 2.
  1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

    "Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero all'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

    Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".

  2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

  3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non puo' in ogni caso superare la misura del 25 per cento.

  4. Sono fatte salve le modalita' di anticipazione previste nei contratti gia' aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.
  1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

    "Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

    Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".

  2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

  3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non puo' in ogni caso superare la misura del 25 per cento.

  4. Sono fatte salve le modalita' di anticipazione previste nei contratti gia' aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art 3.
  1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

    "La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in...

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