LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 - Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

Coming into Force07 Agosto 2007
Enactment Date03 Agosto 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/08/06/007G0133/CONSOLIDATED/20191230
Published date06 Agosto 2007
Official Gazette PublicationGU n.181 del 06-08-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Attivita' libero-professionale intramuraria

  1. Per garantire l'esercizio dell'attivita` libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu` idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'.

  2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra` essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti gia` adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita` libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attivita` libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

  3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo.

  4. Tra le misure di cui al comma 2 puo` essere prevista, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessita` e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita` sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruita` e idoneita` per l'esercizio delle attivita` medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attivita` libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita` propria, l'attivita` libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalita`:

    1. affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio` destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di

      prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi

      diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il

      controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono

      superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di

      lavoro;

    2. garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilita` delle aziende, policlinici e

      istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai

      sensi della lettera c);

    3. determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi

      direttamente e indirettamente correlati alla gestione

      dell'attivita` libero-professionale intramuraria, ivi compresi

      quelli connessi alle attivita` di prenotazione e di riscossione

      degli onorari;

    4. monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita` istituzionale, al fine di

      assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici

      provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi

      tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attivita`

      istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza

      differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

    5. prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e

      fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare

      in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con

      riferimento all'accertamento delle responsabilita` dei direttori

      generali per omessa vigilanza;

    6. adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attivita` libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata

      in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis

      del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

      modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate

      le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente

      comma, anche nel periodo di operativita` transitoria delle

      convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma,

      e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al

      comma 10;

    7. progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attivita` istituzionale ai tempi medi di quelle

      rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di

      assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera

      scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei

      servizi resi nell'ambito dell'attivita` istituzionale. A tal fine,

      il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una

      relazione sull'esercizio della libera professione medica

      intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto

      legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento

      alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparita`

      nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

  5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unita` operative, i volumi di attivita` istituzionale e di attivita` libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicita` ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita` istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonche' i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita` di accesso.

  6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.

  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, e` precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma.

  8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1...

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