LEGGE 30 luglio 1998, n. 274 - Disposizioni in materia di attivita' produttive

Coming into Force26 Agosto 1998
Enactment Date30 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/11/098G0296/ORIGINAL
Published date11 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.186 del 11-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.

  2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

    2. individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

    3. individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera m);

    4. articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

    5. attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    6. nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

    7. determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

    8. previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);

    9. attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di...

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