LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

Coming into Force05 Dicembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/04/075U0576/CONSOLIDATED/19861222
Enactment Date02 Dicembre 1975
Published date04 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.321 del 04-12-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non e' superiore ai sette milioni, la imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

E' abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresi' soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: "e sempreche'" fino a: "non superi lire 4 milioni annue".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un'ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non puo' in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non e' superiore al limite indicato nello articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo e' valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla meta' della maggior imposta dovuta.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

Art 8.

I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie puo', limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria, il ricorso non e' ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalita' indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

Art 9.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".

Art 10.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

    "L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT