IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e' stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti, rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni fiscali del valore della produzione netta;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato: «fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle norme del testo unico delle imposte sui redditi;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle societa';
Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito delle societa';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali
Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente:
Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.
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