DECRETO 6 marzo 2012 - Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi di protezione individuali compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla Dolomiticert Scarl, in Longarone. (12A03536)

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del ministero dello sviluppo economico e

IL DIRETTORE GENERALE

della relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 13 luglio 2011 al n. 133758 con la quale la societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Z. I. Villanova, 1 - 32013 Longarone (Belluno), ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale gia' concessa con decreto 12 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, n. 3;

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 217988 del 17 novembre 2011;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' Dolomiticert Scarl, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la societa' Dolomiticert Scarl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 dicembre 2011;

Decretano:

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