DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale

Coming into Force14 Febbraio 1997
End of Effective Date11 Marzo 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/30/097G0027/CONSOLIDATED/20190311
Published date30 Gennaio 1997
Enactment Date02 Gennaio 1997
Official Gazette PublicationGU n.24 del 30-01-1997
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte in cui modifica la direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Marcatura CE

  1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformita' CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.".

Art 2.

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Art 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

  2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

  3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purche' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

  4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformita' degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.".

Art 3.

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Art 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    " a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

    1. azioni lesive di lieve entita' e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;".

  2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' soppressa la lettera h).

Art 4.

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Art 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.".

Art 5.

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Art 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

" 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero...

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