DECRETO 17 settembre 2008 - Rettifica del decreto 27 giugno 2008 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto».

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Veneto»;

Vista la nota della Regione Veneto del 6 agosto 2008, con la quale si segnala che nella modifica di che trattasi del predetto disciplinare di produzione, all'art. 2 sono state omesse rispetto al preesistente disciplinare di produzione le tipologie di vino relative alle varieta' di vite «Moscato Giallo» e «Groppello"», e con la quale ha richiesto la relativa integrazione al disciplinare medesimo;

Considerato che da verifica effettuata la predetta segnalazione risulta pertinente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, in accoglimento della richiesta della Regione Veneto, alla rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008, inserendo in detto art. 2 le varieta' di vite «Moscato Giallo» e «Groppello» ed all'integrazione del relativo elenco codici ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il testo dell'art. 2, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»", allegato al decreto ministeriale 27 giugno 2008, richiamato in premessa e' sostituito dal seguente testo: «L'indicazione geografica tipica "Veneto" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta e' consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Durella, Garganega...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT