DECRETO 24 luglio 2009 - Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova». (09A09307)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalla regione Basilicata intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova»;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Roccanova (Potenza) in data 29 aprile 2009, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana.

    Art. 2.

  2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla...

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